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Normativa

ATTENZIONE

I  testi dei  provvedimenti  normativi  di  seguito  riportati  non  rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

D.Lgs-81-08-integrato-testo-unico-sicurezza-maggio-2017

 

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 2008, n. 81.

Indice

1 Cenni storici

2 Struttura

3 Innovazioni

4 Abrogazioni

5 Curiosità

6 Note

7 Bibliografia

8 Voci correlate

9 Collegamenti esterni

Cenni storici

Il decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

È stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti[1].

Struttura

La denominazione come Testo unico risulta, tra l'altro, non corretta, infatti in ambito legislativo un testo unico dovrebbe accomunare in un solo corpo testuale tutta la regolamentazione in materia.

Tale decreto legislativo è stato emanato in conformità all'art. 117 della Costituzione Italiana che:

se al comma 3, definisce la tutela e sicurezza del lavoro fra le materie di legislazione concorrente con le Regioni; quindi la podestà legislativa in questa materia spetterebbe alle Regioni, salvo per quanto riguarda la determinazione dei principi fondamentali, riservata sempre alla legislazione dello Stato;

al comma 5 prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni (stabilito nell'art. 120, comma 2 Costituzione) e con il carattere di cedevolezza (o dissolvenza). Tale clausola di cedevolezza viene ammessa qualora lo Stato intervenga a modificare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale e, al fine di garantire l'attuazione immediata dei nuovi principi, formulare una disciplina di dettaglio immediatamente operativa, idonea a disciplinare la materia fino a quando non sia sostituita da una legislazione regionale conforme ai nuovi principi.

Il testo unico è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

Titolo I (art. 1-61)

Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)

Titolo II (art. 62-68)

Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)

Titolo III (art. 69-87)

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV (art. 88-160)

Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

Titolo V (art. 161-166)

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)

Titolo VI (art. 167-171)

Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

Titolo VII (art. 172-179)

Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

Titolo VIII (art. 180-220)

Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

Titolo IX (art. 221-265)

Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)

Titolo X (art. 266-286)

Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

Titolo XI (art. 287-297)

Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)

Titolo XII (art. 298-303)

Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII (art. 304-306)

Disposizioni finali

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Per modificare la complessa e corposa normativa il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

A) Misure generali di tutela

B) Valutazione dei rischi

C) Sorveglianza sanitaria

D) Rspp e Rls

Innovazioni

Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;

la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;

il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;

l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...)

Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.

Abrogazioni

Il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;

d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;

d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;

d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;

art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;

artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

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Agg. Luglio 18

Ministero della salute - Decreto 15 luglio 2003, n. 388

 

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 
Entrato in vigore il 3 febbraio 2005.

La norma, prevede adempimenti obbligatori per tutte le aziende, e quindi è valida anche per le Associazioni che hanno dipendenti nel proprio organico.

Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:

Gruppo A:
tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura.

Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:

cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388

pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 388

Inoltre il decreto prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell'allegato 3 del DM 388/04 . La formazione dovrà essere ripetuta con scadenza triennale.

La norma prevede responsabilità penali e/o amministrative a capo del datore di lavoro nel caso in cui l'azienda non adempia ai precetti previsti.

 

 

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Direttiva 2006/42/CE

 

La Direttiva Macchine è una direttiva europea che si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, anche se alcune macchine restano però escluse dal campo d'applicazione di tale direttiva.

La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) è stata recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 207 del 23/07/1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).

Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.

Macchine e quasi-macchine

 

La direttiva individua come:

 

macchine:

 

l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

 l'insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

 l'insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

 l'insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

 l'insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

 

quasi-macchine:

 

gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad esempio un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

 

Campo di applicazione

 

La nuova revisione della direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:

 

    a) macchine;

    b) attrezzature intercambiabili;

    c) componenti di sicurezza;

    d) accessori di sollevamento;

    e) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante   di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

    f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

    g) quasi-macchine.

 

Contenuti della direttiva

 

Tale direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine sopra indicate in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato.

 

La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:

 

macchine che devono essere certificate da enti terzi; macchine che possono essere autocertificate dal produttore.

 

Per le macchine comprese nell'allegato IV della direttiva stessa la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi notificati)

 

Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell'allegato VII della direttiva stessa.

 

In questo caso si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione per le macchine e di Documentazione Tecnica Pertinente per le quasi-macchine.

 

Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l'entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione.

 

I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.

 

Obblighi del costruttore

 

Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:

 

 il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII). Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità. Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente; le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;

 

per le macchine la dichiarazione CE di conformità, mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d'incorporazione: l'atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione d'incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni contengono l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione;

il manuale d'uso e manutenzione: è parte integrante della macchina. Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante ed il progettista si rivolgono all'utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le caratteristiche di integrazione uomo-macchina; esso è presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del paese di commercializzazione; il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e l'identificazione dei prodotti non conformi.

 

Marcature

 

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

 

nome del fabbricante e suo indirizzo

la marcatura CE

designazione della serie o del tipo

eventualmente, numero di serie

l'anno di costruzione

 

Nel caso in cui la macchina sia destinata in area esplosiva, essa deve recare l'apposita indicazione ed indicare tutte le apposite indicazioni indispensabili alla sicurezza.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed indelebile, anche la sua massa.

 

Macchine escluse dalla direttiva

 

Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva alcune macchine quali:

le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli;

prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) quali:

elettrodomestici destinati a uso domestico

apparecchiature audio e video

motori elettrici

apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione

alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione quali:

trasformatori, apparecchiature di collegamento e di comando

tutte le armi (e non solo le armi da fuoco)

i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE)

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Segue

Il D.M. 10 marzo 1998

 

rappresenta il principale riferimento normativo italiano per la conduzione dell’analisi del rischio di incendio nei luoghi di lavoro non soggetti a normativa specifica. Tra  queste  figurano, ad  esempio,  gli  stabilimenti “a rischio di  incidente rilevante ”soggetti  all’applicazione dei  disposti  di  cui al  D.Lgs.  334/1999  e  s.m.i.  (meglio  conosciuto  come “Direttiva Seveso II”).

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GDPR, General Data Protection Regulation -Regolamento (UE) 2016/679

Privacy, il 25 maggio 2018 è stata la data di avvio del GDPR, il testo del nuovo regolamento sulla privacy definito come una vera e propria riforma nell’ambito delle regole sul trattamento dei dati.

Nuovi adempimenti e obblighi per professionisti ed imprese che, in caso di violazione delle nuove regole privacy 2018 saranno sottoposti a pesanti sanzioni amministrative e penali.

Cosa fare per adeguarsi al GDPR, cosa cambia per professionisti come avvocati e commercialisti e quali sono le novità sulla privacy introdotte per tutelare i consumatori?

Particolare attenzione è rivolta alle sanzioni previste dal testo del nuovo regolamento sulla privacy che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo. Ancora non è chiaro, tuttavia, cosa si rischia dal 25 maggio 2018: il decreto di adeguamento dell’Italia al GDPR è in ritardo ma nonostante ciò la Guardia di Finanza ha dichiarato che i controlli saranno avviati da subito.

Ma cos’è il GDPR, General Data Protection Regulation? Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi.

Scarica il File Reg. 2016/679

Scarica il File Guida al Regolamento

Scarica il File Dlgs 101 del 10-08-2018-Privacy completo