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I Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.I.

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Regolamento UE 2016/425 del 09 marzo 2016  sui DPI

IL Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018 (vedi eccezioni Art. 48).

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Suddivisione/Catergorie di rischio
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

 

Gli articoli e gli allegati del Regolamento 2016/425:

 

- CAPO I Disposizioni Generali (Articolo 1/7)

- CAPO II Obblighi degli operatori economici (Articolo 8/13)

- CAPO III Conformità del DPI (Articolo 14/17)

- CAPO IV Valutazione della conformità (Articolo 18/19)

- CAPO V Notifica degli organismi di valutazione della conformità (Articolo 20/36)

- CAPO VI Vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione  (Articolo 37/41)

- CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione (Articolo 42/44)

- CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali (Articolo 45/48)

 

Allegati

- ALLEGATO I - Categorie di rischio dei DPI

- ALLEGATO II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

- ALLEGATO III - Documentazione tecnica per i DPI

- ALLEGATO IV - Controllo interno della produzione

- ALLEGATO V - Esame UE del tipo

- ALLEGATO VI - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

- ALLEGATO VII - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

- ALLEGATO VIII - Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione

- ALLEGATO IX - Dichiarazione di conformità UE n. … 

- ALLEGATO X - Tavola di concordanza


Il Regolamento DPI è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:

a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

GU L 81/51 del 31 Marzo 2016

D.Lgs 81/2008 s.m.i.

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Pagina 59 di 178
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 74 - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
CIRCOLARI
Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 -Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti
Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 75: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]
Richiami all’Art. 75:
- Art. 210, co. 5
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475(N)78, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.




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DPI per la testa: elmetto di protezione e copricapo antiurto

1.INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Riferimenti normativi principali (DPI di seconda categoria)

EN 812

-Copricapo antiurto per l’industria;

EN 397

-Elmetti di protezione per l’industria, requisiti e specifiche.

Per selezionare il dispositivo occorre verificare innanzitutto che sia marcato CE, tutti i dispositivi di protezione del capo devono essere certificati secondo il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992, n.475 relativo alla marcatura CE.

Esempi di attività a rischio

-Lavori: edili, lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature, posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;

-Lavori: su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri,

costruzioni idrauliche in acciaio, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;Protezione del capo

-Lavori nei pressi di altiforni, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in fonderie;

-Lavori in forni industriali, contenitori, silos, tramogge e condotte; costruzioni navali; smistamento ferroviario.

2.TIPOLOGIA DEI DPI DI PROTEZIONE DELLA TESTA 2.1

Copricapo antiurto per l’industria -EN 812

La presente norma europea specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova nonché i requisiti di marcatura per i copricapo antiurto per l’industria.

I copricapo antiurto per l’industria sono destinati a proteggere chi li indossa dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile la cui gravità sia tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali. Questi copricapo non sono destinati a proteggere dagli effetti provocati dalla caduta o dal lancio di oggetti oppure da carichi sospesi o in movimento.

N.B: Un copricapo antiurto per l’industria non dovrebbe essere confuso con un elmetto di protezione per l’industria conformemente a quanto specificato nella EN 397.

Informazioni supplementari

A ciascun copricapo antiurto deve essere applicata un’etichetta durevole recante in modo chiaro e preciso la seguente informazione: “AVVERTENZA! QUESTO NON E™ UN ELMETTO DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA”. Questo copricapo antiurto non protegge dagli effetti della caduta o del lancio di oggetti né da carichi sospesi o in movimento. Non deve essere utilizzato al posto di un elmetto di protezione per l’industria come specificato nella EN397.

Ogni copricapo antiurto deve riportare una marcatura stampata o impressa oppure un’etichetta autoadesiva durevole che dichiari i requisiti facoltativi ai quali è conforme (tab. 1).2.2 Elmetti di protezione per l’industria - EN 397

La presente norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l’industria.

Marcature sull’elmetto: ogni elmetto dichiarato conforme ai requisiti della presente norma deve riportare una marcatura stampata o impressa con le informazioni seguenti:

a) numero della presente norma;

b) nome o marchio di identificazione del fabbricante;

c) anno e trimestre di fabbricazione;

d) tipo di elmetto (designazione del fabbricante ) .

Questo deve essere marcato sia sulla calotta sia sulla bardatura;

e) taglia o gamma di taglie (in centimetri). Questo deve essere marcato sia sulla calotta sia sulla bardatura.

2.Informazioni supplementari

Ad ogni elmetto deve essere applicata un’etichetta che fornisca le seguenti informazioni,

riportate in modo preciso e comprensibile:

”Per un’adeguata protezione, questo elmetto deve essere adattato o regolato alla taglia della testa dell’utilizzatore”.

Si attira l’attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o togliere u

no qualsiasi dei componenti originali dell’elmetto, in modo diverso da quello raccomandato dal fabbricante.

Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità con le istruzioni del fabbricante dell’elmetto per non invalidare l’omologazione.

Le seguenti informazioni, fornite in modo preciso e comprensibile devono accompagnare ogni elmetto:

a) Nome e indirizzo del fabbricante.

b) Istruzioni o raccomandazioni relative alla regolazione, montaggio, uso, pulizia, disinfezione, manutenzione, controllo e immagazzinaggio. Le sostanze raccomandate per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono comportare effetti negativi sull’elmetto e non devono avere effetti negativi conosciuti sull’utilizzatore, quando applicate secondo le istruzioni del fabbricante.

c) I dettagli degli accessori e parti di ricambio appropriati.

d) Il significato dei requisiti facoltativi posseduti dall’elmetto e riportati conformemente come segue:

- alta temperatura (+150°C)

- bassa temperatura (-20°C o -30°C)

- Isolamento elettrico (440 V c.a.)

- deformazione laterale (LD)

- schizzi di metallo fuso (MM)

e) Indicazioni relative ai limiti di impiego dell’elmetto, corrispondentemente ai rispettivi rischi.

f) Informazioni utili relative alla data e al periodo di scadenza dell’elmetto e dei suoi componenti.

g) Informazioni utili relative a dettagli del tipo di imballaggio adatto per il trasporto dell’elmetto.

REQUISITO FACOLTATIVO MARCATURA

Bassa temperatura 20°C o 30°C

Isolamento elettrico 440 V c.a .Resistenza alla fiamma F

3. CRITERI DI SELEZIONE La scelta del DPI per la protezione della testa va fatto considerando l’utilizzo, se è necessaria una protezione da oggetti che cadono dall’alto si dovranno utilizzare elmetti omologati secondo la EN397 dopodiché si dovrà valutare se e quali requisiti supplementari sono necessari (es: isolamento elettrico...).

Se è necessaria la protezione del capo da urti accidentali contro oggetti immobili (es: movimenti in spazi angusti) è possibile usare un copricapo certificato secondo la EN812

La Protezione della VISTA

EN 166

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occhiali in base al  rischio

una corretta valutazione del rischio determina il corretto dispositivo da indossare.

I rischi che possono interessare la vista si dividono in cinqie categorie:

 

- Rischio meccanico:  gli occhiali di sicurezza vi proteggono dagli  dagli impatti;


- Rischio chimico / biologico: gli occhiali di sicurezza vi proteggono dai prodotti chimici o microrganismi;


- Rischio elettrico: gli occhiali di sicurezza vi proteggono  dai raggi UV, dal calore e dalle particelle;


- Rischio termico: gli occhiali di sicurezza vi proteggono  da particelle calde o da radiazioni intense;


- Rischio dovuto alle radiazioni ottiche o artificiali: gli occhiali di sicurezza vi proteggono da raggi infrarossi, UV e laser.



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TIPO DI PROTEZIONE


2: Protezione UV con alterazione dei colori
3: Protezione UV senza alterazione dei prodotti
4: Filtro solare
5: Filtro solare e infrarossi


LIVELLO DI PROTEZIONE
(Grado di trasmissione luminosa)


1,2 Da 74,4% a 100%


1,7 Da 43,2 a 58,1%


2,5 Da 17,8% a 29,1%


3,1 Da 8% a 17,8%


CLASSE OTTICA


Classe 1 : Classe più alta di protezione

Classe 2 : Classe idonea ad un utilizzo continuato durante il giorno

Classe 3 : Classe più bassa, lente adatta per essere usata per non più di 1 ora


RESISTENZA MECCANICA


S: Robustezza incrementata
F: Protezione da impatto a bassa energia
B: Protezione da impatto a media energia
A: Protezione da impatto a alta energia


IMPIEGO


3: Liquidi
4: Particelle
5: Gas
8: Archi elettrici
9: Metalli fusi

PROTEZIONE DA ABRASIONE (opzionale): K

ANTIAPPANNANTE (opzionale): N


COLORE DELLA LENTE


Incolore Per rischi generici

Grigio scuro / Cappuccino Indicata per esterni

Giallo / Ambra Concede maggiore visibilità in condizioni di scarsa visibilità

Verde Protezione per saldatura e ossitaglio


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